Servizi
Catasto - conformità catastale
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Generalità sul certificato di agibilità
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IL
CERTIFICATO VIENE RILASCIATO DAL COMUNE
DI ROMA
L’Ufficio
Agibilità disciplina il rilascio dei certificati di
Agibilità ai sensi del D.P.R. n.380 "Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia" del 6 giugno 2001 - entrato in vigore
il 30 giugno 2003. Affinchè gli edifici possano essere
utilizzati è necessario che il proprietario richieda
il certificato di agibilità entro quindici giorni dall’ultimazione
dei lavori (artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01) - seguendo
la modulistica prevista. La mancata presentazione della
domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 77 a 464 euro.
Le
domande vanno presentate al Dipartimento IX in Viale
della Civiltà del Lavoro 10, presso l’Ufficio Protocollo,
nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30
Tel.
06 6710.5803-5804
Ufficio
Verifiche e Controlli Agibilità
I
certificati di Agibilità, oggetto di verifica, sono
individuati mediante procedura informatica di sorteggio
a campione, con una percentuale del 50% dei certificati
rilasciati nel mese precedente.
Tale
procedura di verifica si conclude con un provvedimento
di:
-
conferma del Certificato di Agibilità;
-
sospensione del Certificato di Agibilità;
-
revoca del Certificato di Agibilità.
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art. 24 D.P.R. 380/01 Certificato di agibilità
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(R.D.
27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221,
comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 52, comma 1)
1.
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.
2.
Il certificato di agibilità viene rilasciato
dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale con riferimento ai seguenti
interventi:
a)
nuove costruzioni;
b)
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali
o parziali;
c)
interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma
1.
3.
Con riferimento agli interventi di cui al
comma 2, il soggetto titolare del permesso
di costruire o il soggetto che ha presentato
la denuncia di inizio attività, o i loro
successori o aventi causa, sono tenuti a
chiedere il rilascio del certificato di
agibilità. La mancata presentazione della
domanda comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4.
Alla domanda per il rilascio del certificato
di agibilità deve essere allegata copia
della dichiarazione presentata per la iscrizione
in catasto, redatta in conformità alle disposizioni
dell'articolo 6 del regio decretolegge 13
aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni
e integrazioni.
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art. 25 D.P.R. 380/01 Procedimento per il rilascio del
certificato di agibilità
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(D.P.R.
22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086,
artt. 7 e 8)
1.
Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di
finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo
24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico
la domanda di rilascio del certificato di agibilità,
corredata della seguente documentazione:
a)
richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta
dallo stesso richiedente il certificato di agibilità,
che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b)
dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente
il certificato di agibilità di conformità dell’opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla
avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli
ambienti;
c)
dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta
la conformità degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli
articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo
degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione
di conformità degli impianti prevista dagli articoli
111 e 126 del presente testo unico.
2.
Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci
giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma
1, il nominativo del responsabile del procedimento ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
3.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di
cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio,
rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente
documentazione:
a)
certificato di collaudo statico di cui all’articolo
67;
b)
certificato del competente ufficio tecnico della regione,
di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle
opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni
di cui al capo IV della parte II;
c)
la documentazione indicata al comma 1;
d)
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77,
nonché all’articolo 82.
4.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5,
comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il
termine per la formazione del silenzio assenso è di
sessanta giorni.
5.
Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la
richiesta di documentazione integrativa, che non sia
già nella disponibilità dell’amministrazione o che non
possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il
termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
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Specifiche per la procedura
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Specifiche per la procedura a seguito di concessione
in sanatoria (condono edilizio)
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Studio
Architetto Polazzo
info@studiopolazzo.it
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